Paghe e stipendi per le imprese
Il servizio consulenza e lavoro offre la gestione amministrativa del personale dipendente. Segue l’analisi e la risoluzione di problematiche legate al rapporto di lavoro in tutte le sue tipologie e alla gestione delle relative vertenze.
- Consulenza: assistenza nei rapporti di lavoro con il personale, costituzione, svolgimento e risoluzione dei contratti;
- Assistenza: rapporti con istituti pubblici INPS, INAIL, Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione, vertenze di lavoro, risoluzione controversie individuali e collettive, visite ispettive e contenzioso;
- Adempimenti: retributivi, contributivi e fiscali connessi ai rapporti di lavoro (paghe, contributi, ritenute, Libro Unico, denunce infortuni, malattie professionali, modelli 770, CU ecc.);
- Conteggi: predisposizione dei cedolini paga, conteggi, note contabili, costi e budget del personale.
CENTRO SERVIZI PER LE AZIENDE SCRL
Settore Paghe
Via San Giuseppe n° 21 G – 31015 Conegliano (TV)
Albo Cooperative n° A151350
Registro imprese di Treviso n° 015546740265
c.f. e p.iva 01546740265
tel. 0438/411655 r.a. – fax 0438/35924
Responsabile: Massimo Breda
Indirizzo mail: ec@artigianato.tv.it
Servizi efficienti e migliori competenze
I servizi di Europaghe sono resi in outsourcing per l’amministrazione del personale, l’elaborazione dei cedolini e la gestione del dopo cedolino. Europaghe srl garantisce inoltre l’elaborazione testi, dati statistici, proiezioni, budget riferiti al costo del lavoro. Particolare cura viene riposta nel servizio di organizzazione e amministrazione del personale, sfruttando in pieno le potenzialità offerte dal sistema di outsourcing che la società può vantare.
L’outsourcing, ovvero l’esternalizzazione di alcuni processi aziendali a fornitori esterni, offre diversi vantaggi. Ecco alcuni dei principali:
- Maggiore efficienza, poiché le aziende specializzate possono avere processi più efficienti e migliori competenze tecniche con un aumento della produttività e della qualità del lavoro
- Scalabilità, perché l’outsourcing permette di adattarsi rapidamente alle esigenze del mercato e alle fluttuazioni della domanda, senza dovere assumere o licenziare personale interno
- Accesso a competenze specializzate che potrebbero non essere disponibili internamente
- Affidabilità, poiché Europaghe garantisce il servizio
Congedo parentale all’80%:recupero anche ad aprile
L’INPS, con il messaggio 26 aprile 2024 n. 1629, è intervenuto per estendere anche ad aprile l’applicabilità delle istruzioni già fornite per il recupero del congedo parentale nella nuova misura dell’80%, introdotta dalla Legge di Bilancio, relativo ai primi 3 mesi del 2024.
Congedo parentale per il secondo mese all’80% le istruzioni dall'INPS
L’INPS, con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, ha fornito precisazioni e istruzioni operative per fruire dell’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età), così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.
Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti (sono quindi esclusi i lavoratori autonomi e quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
Nuove soglie di reddito ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
L’INPS, con il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, ha reso noto i limiti di reddito utili alla percezione della Naspi in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione, rispettivamente, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Il cumulo della Naspi con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma, è ammessa a patto che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Il lavoratore è in ogni caso obbligato a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse. Alla luce delle novità introdotte in materia di no tax area l’INPS riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. In particolare: – il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o /parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022); – il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022); – il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.
Operativo: canale WhatsApp “INPS per tutti”
L’INPS, con il messaggio n. 1406 del 9 aprile 2024, informa che è operativo il canale INPS per tutti, account WhatsApp ufficiale dell’INPS dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.
Il canale “INPS per tutti” propone contenuti attinenti alle tematiche di maggiore attualità e interesse, attraverso brevi news, video, link, immagini che saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, offrendo agli stessi la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS).
Tfr- coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di marzo che è pari a 119,4. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di marzo è di 0,690391%.
Visita
Va programmata immediatamente dopo la scadenza del certificato di malattia e, in ogni caso, prima del rientro effettivo del lavoratore in azienda.
La sorveglianza sanitaria è fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori. In caso di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, il datore di lavoro deve sottoporre il dipendente a visita medica prima del rientro.
Bonus giovani, fino a 500 euro al mese per chi li assume
Per spingere l’occupazione stabile arriva un nuovo bonus Giovani: un esonero del 100% dei contributi, nel limite massimo di 500 euro mensili, per due anni rivolto ai datori che, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato ragazzi con età inferiore a 35 anni, donne, e nelle regioni della Zona economica speciale unica del Mezzogiorno, anche gli over35 disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la super deduzione introdotta dal Dlgs 216 del 2023.
Bonus donne, fino a 650 euro al mese per chi le assume
Il decreto Coesione-Lavoro, approvato il 30 aprile dal Cdm, ha previsto inoltre un bonus Donne in favore delle lavoratrici svantaggiate, con l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori per un massimo di 24 mesi nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Il bonus si applica alle donne di qualsiasi età, con un trattamento di maggior favore per le donne residenti nel Mezzogiorno.
Massimale Naspi 2024 per il calcolo del ticket di licenziamento
Istituito con la legge Fornero di riforma del mercato del lavoro, il contributo o ticket di licenziamento è dovuto dal datore, in base alle precisazioni introdotte dalla legge 228/2012 (Stabilità 2013), nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se si verifica durante il periodo di prova: Inps messaggio 10358/2013) per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero teoricamente diritto alla indennità di disoccupazione Naspi (anche se quest’ultima, di fatto, non è percepita). L’importo è dovuto in relazione alla durata e a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro interrotto (quindi è indifferente che il rapporto sia full o part-time), salvo eccezioni (ad esempio, non è dovuto per le cessazioni dovute a chiusura cantieri o per le cessazioni dei lavoratori sportivi subordinati). Se il rapporto è inferiore a dodici mesi, il contributo si ridetermina in proporzione. A tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 15 giorni di calendario. Per il corrente anno il ticket è pari al 41% del massimale per ogni anno di anzianità, ossia pari a 635,67 euro, fino ad un massimo di tre anni (quindi il limite è 1.907,02). Il versamento del contributo va assolto in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Lavoro domestico: online il nuovo estratto contributivo
L’INPS, con il messaggio n. 1773 del 9 maggio 2024, comunica per i rapporti di lavoro domestico del rilascio del nuovo servizio online per la consultazione dell’estratto contributivo, con informazioni maggiormente dettagliate rispetto alle precedenti versioni, utili agli interessati per effettuare i controlli in merito alla contribuzione accreditata.
Il nuovo “Estratto Conto” è disponibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, ed è raggiungibile nell’ambito del servizio “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > accedendo tramite credenziali.
Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida
L’INL, con la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, è intervenuta in merito alle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/2001. L’Ispettorato, dopo aver ricordato che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia – nella fattispecie di cui all’art. 55, c. 4, del D.Lgs. 151/2001 – è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente, ha precisato che non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia – e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto. In ogni caso, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019). Laddove, invece, le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale.
INPS: Assegno per il nucleo familiare – nuovi livelli reddituali
L’INPS, con la circolare n. 65 del 15 maggio 2024, comunica che sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.
Tfr- coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di aprile che è pari a 119,3. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di marzo è di 0,752313%.
Area Acconciatura ed Estetica: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Sottoscritto il 20 maggio 2024 l’accordo di rinnovo del CCNL 10 ottobre 2022 scaduto il 31.12.2022. Il 20 maggio u.s. Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, le altre associazione datoriali artigiane hanno sottoscritto con FILCAMS-Cgil, FISASCAT-Cisl e UILTUCS-Uil l’accordo di rinnovo del CCNL Area Acconciatura ed Estetica del 10 ottobre 2022, scaduto il 31 dicembre 2022.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026. Le modifiche introdotte dall’accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso, cioè dal 20 maggio 2024, salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.
Campo di applicazione
Il CCNL si applica ai dipendenti delle imprese artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, e delle piccole e medie imprese (non artigiane) dei settori acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere (esclusi gli stabilimenti balneari e i centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera) e toelettatura di animali.
Classificazione del personale
È integralmente riscritto l’articolo 13 del CCNL relativo alla classificazione del personale con puntuale descrizione delle declaratorie dei profili professionali afferenti ai singoli livelli anche con riferimento alle abilitazioni/qualificazioni professionali dei lavoratori. Per i settori Acconciatura ed Estetica è previsto l’inquadramento al 1° livello del Responsabile Tecnico (Preposto) a cui va riconosciuta una indennità di funzione specifica nella misura minima di 100 euro lordi mensili per tredici mensilità.
Aumenti retributivi ed una tantum
L’accordo prevede un aumento della retribuzione tabellare di 183 euro calcolato sul livello 3 da erogarsi in quattro tranches secondo le seguenti decorrenze: 70 euro dal 1° maggio 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 43 euro dal 1° gennaio 2026, 20 euro dal 1° ottobre 2026. Con successivo verbale di accordo le Parti sociali definiranno le tabelle salariali complete con le riparametrazioni dell’incremento retributivo per ciascun livello contrattuale.
A copertura dei 16 mesi di carenza contrattuale ( 1° gennaio 2023 – 30 aprile 2024) è prevista l’erogazione di un importo lordo una tantum pari a 80 euro lordi, in favore dei soli lavoratori in forza al 20 maggio 2024, erogato in due soluzioni alle seguenti scadenze: 40 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024 e 40 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024.
L’importo una tantum è suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, servizio militare, sospensioni per mancanza di lavoro (FSBA/CIGO) nel periodo interessato.
Agli apprendisti in forza alla data del 20.05.2024 è dovuto l’importo di una tantum nella misura del 70% alle medesime decorrenze sopra indicate.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR ed è comprensiva dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
Eventuali importi corrisposti dal datore di lavoro a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali (AFAC) potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum.
L’una tantum è riconosciuta al lavoratore avente diritto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento) successiva al 20.05.2024.
Contratto a tempo determinato:
È confermata la regolamentazione del contratto a tempo determinato (art. 22 CCNL) introdotta con il precedente rinnovo del 10 ottobre 2022.
L’accordo del 20 maggio è intervenuto solamente ad adeguare la disciplina del lavoro a tempo determinato alle novità intervenute con il c.d. Decreto Lavoro (Decreto Leggo 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) che ha riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2021, attribuendo ai contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) la prerogativa di individuare le causali che consentono di apporre al contratto di lavoro un termine superiore ai dodici mesi, ma in ogni caso non eccedente la durata massima di trentasei mesi prevista dal CCNL.
In particolare, la nuova lettera F dell’art. 22 CCNL individua le seguenti causali che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare il contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi (acausali):
- esigenza di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale
Preavviso licenziamento e dimissioni
L’accordo di rinnovo modifica l’articolo 38 CCNL con riguardo ai termini di preavviso di licenziamento e dimissioni.
Dal 20 maggio 2024 il datore di lavoro che intenda intimare il licenziamento o il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni devono osservare le seguenti durate del preavviso:
1° livello – 20 giorni lavorativi
2° livello – 20 giorni lavorativi
3° livello – 20 giorni lavorativi
4° livello – 15 giorni lavorativi
Il preavviso decorre da qualunque giorno del mese.
Apprendistato professionalizzante
L’accordo di rinnovo interviene sull’art. 25 che regolamenta l’apprendistato professionalizzante con tre novità:
- l’introduzione degli scatti periodici di anzianità che matureranno dal 1° ottobre 2024 per tutti gli apprendisti, sia neo-assunti sia già in forza presso le imprese del settore a tale data. L’importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 6 euro;
- la revisione delle tabelle con le percentuali utili alla determinazione della retribuzione dell’apprendista, con particolare riferimento alle percentuali del 1° anno che passano tutte al 70%. La novità decorre dal 1° ottobre 2024 e riguarderà sia i lavoratori già in forza a quella data, sia i nuovi assunti a partire da ottobre;
- l’introduzione di una clausola con la quale si chiarisce che il contratto di apprendistato può essere sottoscritto anche con i giovani che non hanno ancora conseguito l’attestato di qualifica professionale ma che, al momento dell’assunzione, sono iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento del titolo riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
Congedi per donne vittima di violenza
L’accordo di rinnovo, recependo la disciplina di legge che riconosce alle donne vittima di violenza inserite in percorsi certificati un congedo retribuito non superiore a tre mesi, fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni (art. 24 D.lgs. n. 80/2015), riconosce ulteriori 3 mesi di aspettativa, richiedibili una volta esaurito il periodo di tre mesi previsto dalla legge. Come condizione di miglior favore, l’intesa del 20 maggio prevede anche il diritto della lavoratrice ad una indennità pari al 30% della retribuzione tabellare interamente a carico del datore per i primi due mesi (su tre) di aspettativa prevista dal CCNL. Tale indennità non ha effetti sugli istituti contrattuali indiretti o differiti della retribuzione.
Artigianato Trevigiano conosce le tue esigenze
Europaghe S.r.l. è la risposta di Artigianato Trevigiano alle problematiche di amministrazione del personale delle aziende di medio-grandi dimensioni. Questa è ciò che noi chiamiamo vicinanza: la capacità di ascolto e di soddisfazione dei bisogni degli imprenditori che chiedono assistenza ai nostri uffici.